Processo penale - Decreto penale di condanna - Opposizione - Rimessione in termine dell'imputato in caso di mancata conoscenza del provvedimento per colpa a lui imputabile - Mancata previsione - In subordine, prevista decorrenza del termine per la proposizione di opposizione, e per la conseguente irrevocabilità del decreto, dalla mera notificazione e non dall'effettiva conoscenza di esso - Lamentata lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen., censurati, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il primo, nella parte in cui non prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del destinatario, il secondo e il terzo, nella parte in cui fanno decorrere i termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall'effettiva conoscenza di esso. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine, ditalchè, alla luce di tale sopravvenienza normativa, che incide in modo evidente sull'oggetto del giudizio di costituzionalità, si impone una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
sentenza 16/2007massima n. 30970 Riguarda ancheart. 175 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penale