Art. 707 c.p.p. — Rinnovo della domanda di estradizione
La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva