Art. 719 c.p.p. — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva