Art. 10 codice privacy (Allegato A.1 Regole deontologiche) — Tutela della dignita' delle persone malate
((1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 2. La pubblicazione e' ammessa nell´ambito del perseguimento dell´essenzialita' dell´informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica)).
Testo vigente dal 26 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva