Art. 13 codice privacy (Allegato A.1 Regole deontologiche) — Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
((1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivita' pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro)).
Testo vigente dal 26 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva