Art. 12 codice privacy (Allegato A.3 Regole deontologiche) — Disposizioni finali
((1. Coloro che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
- a)i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
- b)i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme al regolamento, al codice, alle presenti regole e alle istruzioni ricevute;
- c)i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
- d)il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
- e)le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
- f)la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni delle presenti regole, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili del trattamento e delle persone autorizzate. 3. I comportamenti non conformi alle presenti regole di condotta devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento)).
Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva