Art. 9 codice privacy (Allegato A.3 Regole deontologiche) — Raccolta dei dati
((1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la tutela dei diritti degli interessati. 2. In ogni caso, il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute nelle presenti regole alle istruzioni ricevute. In particolare:
- a)rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
- b)fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento e di cui all'art. 6 delle presenti regole, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- c)non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
- d)provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- e)assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, par., 1 e 10 del regolamento)).
Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva