Art. 9 codice privacy (Allegato A.3 Regole deontologiche)Raccolta dei dati

((1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la tutela dei diritti degli interessati. 2. In ogni caso, il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute nelle presenti regole alle istruzioni ricevute. In particolare:

  • a)rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
  • b)fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento e di cui all'art. 6 delle presenti regole, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
  • c)non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
  • d)provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
  • e)assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, par., 1 e 10 del regolamento)).

Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-3-regole-deontologiche-art9 · fonte su Normattiva