Art. 5 codice privacy (Allegato A.4 Regole deontologiche) — Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
((1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri:
- a)si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
- b)nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
- c)i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;
- d)la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
- e)i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
- f)si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentano la medesima modalita' di una variabile)).
Testo vigente dal 9 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva