Art. 12 codice privacy (Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi)Misure sanzionatorie

((1. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, i gestori e i partecipanti prevedono d'intesa tra di loro, anche per il tramite delle associazioni che sottoscrivono il presente codice, idonei meccanismi per l'applicazione, in particolare da parte delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice o dell'organismo di cui all'art. 13, comma 7, previa informativa al Garante, di misure sanzionatorie graduate a seconda della gravita' della violazione. Le misure comprendono il richiamo formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie e, nei casi piu' gravi, anche la pubblicazione della notizia della violazione su uno o piu' quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-5-codice-di-deontologia-per-i-sistemi-informativi-art12 · fonte su Normattiva