Art. 2 codice privacy (Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi)Finalita' del trattamento

((1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie e' effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalita' correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 2. Non puo' essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicita' o vendita diretta di prodotti o servizi)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-5-codice-di-deontologia-per-i-sistemi-informativi-art2 · fonte su Normattiva