Art. 9 codice privacy (Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi) — Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring
((1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie siano trattati anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:
- a)le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegati per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- b)i dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito e, comunque, non sono conservati nel sistema di informazioni creditizie ai sensi dell'art. 6 del presente codice, ne' resi accessibili agli altri partecipanti;
- c)i modelli o i fattori di analisi statistica, nonche' gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche;
- d)quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua richiesta, gli fornisce tali dati, nonche' una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva