Art. 9 codice privacy (Allegato A.6 Regole deontologiche)Altre regole di comportamento

((1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita', trasparenza e correttezza del trattamento sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003:

  • a)l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
  • b)il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;
  • c)la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole)).

Testo vigente dal 10 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-regole-deontologiche-art9 · fonte su Normattiva