Art. 8 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale)Conservazione delle informazioni

((1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 7, comma 4, lett. a) e b), i dati personali provenienti dalle fonti di cui all'art. 3 possono essere conservati dal fornitore ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformita' a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento. 2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare idonee misure per garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle predette normative di riferimento per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti e dei relativi aggiornamenti)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-7-codice-di-deontologia-a-fini-di-informazione-co-art8 · fonte su Normattiva