Art. 132-quater codice privacyInformazioni sui rischi

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art132quater · fonte su Normattiva