Art. 4 codice privacy
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 2003
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Sistema di localizzazione dell’automezzo mediante GPS - Obbligo di notificazione ex art. 37 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Modalità esecutiva della localizzazione - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza 31 <!-- pag. 32 --> che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).
Riguarda ancheart. 37 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 668963-01
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fascicolo sanitario elettronico - Finalità - Rilevanza ai fini dell'individuazione del titolare del trattamento - Conseguenze in tema di data breach.
In tema di protezione dei dati personali, il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità; ne deriva che, in caso di "data breach", non può prescindersi dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno.
Riguarda ancheart. 12 d.l. 179/2012art. 1 legge 221/2012
Precedenti: 673865-01
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Istanza di anonimizzazione delle generalità e altri dati identificativi - Art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Domanda di oscuramento - "Motivi legittimi" - Motivi "opportuni" - Equipollenza - Fattispecie.
In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).
Riguarda ancheart. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 658773-01, 663877-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di protezione dei dati personali, la possibilità che la localizzazione di un automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all'identità del lavoratore impone l'assolvimento dell'obbligo di notificazione ex art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003, ratione temporis vigente, essendo a tal fine irrilevante la circostanza 31 <!-- pag. 32 --> che ciò avvenga mediante l'utilizzo di codici in maniera automatizzata o attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva. (In una fattispecie nella quale una società esercente attività di trasporto per conto terzi aveva installato sui propri mezzi un sistema di localizzazione tramite GPS, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione averso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante per omessa notifica ex art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 1993).
Rv. 677600-01
In tema di protezione dei dati personali, il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle Regioni e Province autonome per finalità pertinenti sia all'uso primario che secondario dei dati personali, indicate nell'art. 12 del d.l. n. 179 del 2012 (relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, la programmazione sanitaria e valutazione delle prestazioni), con l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare il fascicolo in relazione alle stesse finalità; ne deriva che, in caso di "data breach", non può prescindersi dalla verifica di chi sia il soggetto che persegue e determina le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito del quale si è verificato l'accesso abusivo, ben potendo i soggetti sanzionati dall'Autorità garante essere più di uno.
Rv. 676681-01
In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).
Rv. 673620-01
Collegamenti
Art. 10
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Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101…
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101…
Art. 180
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101…
Art. 181
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101…
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4 · fonte su Normattiva