Art. 88 codice privacy — Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
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Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva