Art. 153 c.p.Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

[1]Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale rappresentante.

[2]I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

[3]Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.

[4]Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art153 · fonte su Normattiva