Art. 246 c.p.Corruzione del cittadino da parte dello straniero

[1]Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

[2]Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.

[3]La pena e' aumentata:

[4]1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;

[5]2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art246 · fonte su Normattiva