Art. 267 c.p.Disfattismo economico

[1]Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

[2]Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

[3]La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art267 · fonte su Normattiva