Nell'articolo 252 del codice ancora vigente, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico, è represso il fatto di chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno. Nel predetto articolo sono preveduti insieme dei fatti aventi ciascuno un'obbiettività giuridica diversa; perchè, mentre la guerra civile lede un interesse politico dello Stato, i fatti di strage mettono in pericolo l'incolumità pubblica e i fatti di devastazione e di saccheggio ledono propriamente l'interesse che si riannoda al mantenimento dell'ordine pubblico. In conseguenza ho provveduto ad eliminare tale inesattezza d'ordine sistematico prevedendo la guerra civile, i fatti di devastazione e di saccheggio e la strage rispettivamente nei titoli primo, quinto e sesto di questo libro. Senonchè un ulteriore esame del problema relativo ai fatti di devastazione, di saccheggio e di strage, mi ha portato a considerare che tali fatti possono essere commessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Ora, in questo caso, poichè i fatti in discorso presentano un'estrema gravità, si rendeva necessario prevederli anche tra i delitti contro la personalità dello Stato, con la più grave sanzione. Ciò mi ha indotto a redigere l'articolo 285, stabilendo che è punito di morte chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 131
Nel progetto era stabilita la pena della reclusione non inferiore a cinque anni per reprimere ogni fatto diretto a suscitare la guerra civile ed era stabilito l'ergastolo se la guerra civile si fosse verificata (art. 286). Poichè si tratta di fatti di estrema gravità da cui può derivare un danno irreparabile per l'esistenza stessa dello Stato, ho ritenuto necessario di reprimere i fatti predetti, rispettivamente, con l'ergastolo e con la morte.
Relazione al Codice penale (1930), n. 132
A proposito dell'articolo 278 debbo accennare ad una modificazione, le cui ragioni valgono anche per gli articoli 282, 292, 297, 341, 342, 343, 402, 403, 404, 594 e 595 del codice. Il progetto prevedeva il fatto di chi offende con parole od atti l'onore o il prestigio del Re e delle altre Persone particolarmente tutelate. Ora a me parve che fosse superflua ed impropria la menzione del mezzo con cui l'offesa viene eseguita. Ho già avuto occasione di avvertire (v. n. 122) che, quando la legge, come avviene rispetto alla generalità dei reati, non dà espressa considerazione al mezzo con cui il delitto viene eseguito, qualsiasi mezzo rientra nella nozione del reato medesimo. Dunque, prevedendo l'offesa, è inutile accennare al mezzo con cui essa può compiersi, tutti i mezzi idonei essendo suscettivi di produrre tale offesa. D'altra parte quell'espressione potrebbe far ritenere che con il termine «atti» si voglia alludere soltanto a fatti positivi, mentre è manifesto che l'offesa può cagionarsi altresì mediante omissioni. Perciò, considerato che la formula legislativa assume tanto maggiore perfezione tecnica, quanto è più sintetica e generica, ho soppresso quella inutile e incompleta specificazione. Nei suoi rilievi d'ordine generale, la Commissione parlamentare, dopo aver osservato essere opportuno che la menzione del Gran Consiglio del Fascismo avvenga sempre nello stesso ordine rispetto agli altri organi costituzionali (osservazione che aveva ragione d'essere solo in relazione all'articolo 698 del progetto, per il quale ho provveduto), consigliò di comprendere il Gran Consiglio medesimo nelle disposizioni con le quali si tutela il decoro e la reputazione dei maggiori Corpi dello Stato. Ma il desiderio della Commissione è già soddisfatto dell'articolo 295 del progetto (290 del codice), che punisce il vilipendio alle istituzioni costituzionali.
Relazione al Codice penale (1930), n. 133