Art. 354 c.p.Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art354 · fonte su Normattiva