Art. 354 c.p. — Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva