Art. 441 c.p. — Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva