Art. 452 quinquiesdecies c.p. — Nozione di abusività
((Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
- 1)in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2)in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3)sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione)).
Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva