Art. 452 quinquiesdecies c.p.Nozione di abusività

((Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

  • 1)in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
  • 2)in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
  • 3)sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione)).

Testo vigente dal 2 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 397 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452quinquiesdecies · fonte su Normattiva