Art. 517-quater c.p.Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

[1]Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione ((da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000)).

[2]((Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75)).

[4]I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 396 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517quater · fonte su Normattiva