Art. 517-ter c.p.Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale

[1]Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[3]Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[4]I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.

Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 224 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517ter · fonte su Normattiva