Art. 518-bis c.p.Furto di beni culturali

[1]Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[2]La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518bis · fonte su Normattiva