Art. 518-septies c.p. — Autoriciclaggio di beni culturali
[1]Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
[2]Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
[3]Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
[4]Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.
Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva