Art. 518-terdecies c.p. — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva