Art. 57-bis c.p. — Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
((Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile)).
Testo vigente dal 27 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva