Art. 574-ter c.p.Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale

[1]Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

[2]Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017, tuttora in vigore · versione 277 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art574ter · fonte su Normattiva