Art. 574-ter c.p. — Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale
[1]Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
[2]Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017, tuttora in vigore · versione 277 su Normattiva