Art. 604-ter c.p.Circostanza aggravante

[1]Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'.

[2]Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Testo vigente dal 6 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 291 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art604ter · fonte su Normattiva