Art. 607 c.p.Indebita limitazione di liberta' personale

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art607 · fonte su Normattiva