Art. 618 c.p. — Rivelazione del contenuto di corrispondenza
[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
[2]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva