Art. 671 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENA - IMPIEGO DI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI MESI TRE DI ARRESTO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio), nella parte in cui prevede in tre mesi d'arresto il minimo della pena, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, e' evidente che non puo' proporsi come idoneo termine di paragone il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica decenza) ponendosi tale norma a salvaguardia di beni giuridici diversi da quelli protetti dalla censurata ipotesi di mendicita invasiva. red.: A. Agro'
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997. Il Presidente: Granata…
ECLI:IT:COST:1997:408 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 74 — Art. 19 C.C. 22 luglio 1938
(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153…
Art. 39 — Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 41 — Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 69 --------------- AGGIORNAMENTO (69) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), …
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 69 --------------- AGGIORNAMENTO (69) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), …
Art. 374 — Abrogazioni
Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656). La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola «tendenziose» richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione. Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sè la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente. La «tendenziosità» anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. È manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa. Il termine: «notizie tendenziose», pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).
Relazione al Codice penale (1930), n. 215
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art671 · fonte su Normattiva