Art. 69-bis c.p.Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Testo vigente dal 6 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 291 su Normattiva

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Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art69bis · fonte su Normattiva