Art. 97 c.p. — Minore degli anni quattordici
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 98 — Minore degli anni diciotto
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta…
Art. 224 — Minore non imputabile
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina…
Art. 225 — Minore imputabile
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice puo' ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata, tenuto conto…
Art. 609-quater — Atti sessuali con minorenne
… dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, …
Art. 4 — Imputabilità
Non puo' essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di volere.…
Art. 609-quinquies — Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'ebbrezza prodotta da alcoolici o da stupefacenti dipende bensì da una intossicazione, ma l'effetto di questa è transitorio, e produce una precaria alterazione dello spirito. Soltanto quando si abbia una intossicazione cronica, cagionata da alcool o da stupefacenti, si applicano le disposizioni sul vizio totale o parziale di mente (articoli 95, 88, 89). Questa conclusione è tanto esatta, che alla Commissione parlamentare sembrò persino assiomatica, così da indurla a proporre la soppressione dell'articolo. Senonchè la disposizione trova la sua ragione d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione acuta (cioè la comune ebbrezza), che ha un trattamento speciale, dalla cronica, la quale soltanto è equiparabile all'infermità di mente. Comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica, e come tale non può ritenersi superfluo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 58
La Commissione parlamentare, conformemente al sistema del codice del 1889, ha trovato eccessivo ritenere non imputabili tutti i minori di quattordici anni (art. 97), ed ha proposto di abbassare sensibilmente tale limite, osservando che a quattordici anni l'intelligenza è già sviluppata, e che la donna può contrarre matrimonio a dodici anni. Ma non basta che sia sviluppata l'intelligenza; occorre sopra tutto che sia compiuto, o almeno molto progredito, il processo di formazione etica dell'individuo. È necessario, insomma, per poter dare una base razionale all'imputabilità, che la persona abbia raggiunto un'età nella quale è in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto. Ora, secondo i migliori studi sull'argomento, prima dei quattordici anni, tenuto conto di tutti gli elementi biologici, psicologici, etnologici, ecc., non si può dire che gli individui appartenenti alla nostra popolazione abbiano raggiunto l'indicato grado di sviluppo. Lo stesso codice del 1889, in sostanza, riconosce questa verità, dal momento che, nell'età che va dai nove ai quattordici anni, presume la non imputabilità, sia pure sino a prova contraria. Questo sistema ha dato luogo a gravi difficoltà d'interpretazione e a notevoli inconvenienti pratici, così che ho preferito adottare una presunzione assoluta di non imputabilità, tanto più che le misure di sicurezza rassicurano contro ogni pericolo derivante dall'impunità. L'argomento, poi, dedotto dal fatto che la donna può maritarsi a dodici anni, è privo di valore, perchè, di regola, per la legge 27 maggio 1929, n. 847, che, come è noto, ha modificato il codice civile, la donna non può contrarre matrimonio prima degli anni quattordici, e soltanto eccezionalmente, in seguito a Regia dispensa, «quando concorrano gravi motivi», può sposarsi a dodici anni. Anche per il diritto canonico (can. 1067) i limiti di età per la validità del matrimonio sono sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna.
Relazione al Codice penale (1930), n. 59
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art97 · fonte su Normattiva