Art. 366Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato

[1]Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito e la citazione e' eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

[2]In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art366 · fonte su Normattiva