Art. 366 — Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato
[1]Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito e la citazione e' eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.
[2]In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva