Art. 368 — Decisione sulle eccezioni di nullita' verificatesi nella istruzione
Le eccezioni di nullita' proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva