Art. 368Decisione sulle eccezioni di nullita' verificatesi nella istruzione

Le eccezioni di nullita' proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art368 · fonte su Normattiva