Art. 73

[1](Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).

[2]Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

[3]Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art73 · fonte su Normattiva