Art. 73
[1](Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).
[2]Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
[3]Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva