Art. 84 — Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi
[1]Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva