Art. 84Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi

[1]Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

[2]Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art84 · fonte su Normattiva