Art. 85
[1](Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato).
[2]Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
[3]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
[4]((Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva