Art. 191 (Codice penale militare di guerra) — Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi
Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva