Art. 196 (Codice penale militare di guerra) — Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere
Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalita' o di oscenita', ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva