Art. 2 (Codice penale militare di guerra) — Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero
Le leggi di guerra, emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva