Art. 215 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori
I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva e' aumentata da un sesto a un terzo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva