Art. 281 (Codice penale militare di guerra)Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato

Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art281 · fonte su Normattiva