Art. 21 — Nullita' del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullita' del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, puo' essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facolta', il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facolta' di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva