Art. 57 — Province autonome di Trento e di Bolzano
Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.
Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva