Art. 6Definizione di coltivatore diretto

Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreche' tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art6 · fonte su Normattiva