Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act) - Reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo - Limiti alla tutela reale in imprese che integrano il requisito occupazionale - Applicazione della nuova disciplina anche ai lavoratori assunti anteriormente alla riforma, in impresa che abbia medio tempore superato i limiti dimensionali - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 138013).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, stat. lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Il legislatore delegato, tenendo conto dello scopo della delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e del bilanciamento voluto dal delegante, ha legittimamente regolato la fattispecie di lavoratori che erano in servizio alla data del 7 marzo 2015 (spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina), ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria per mancanza del requisito occupazionale. L’assetto così delineato non genera alcuna regressione in peius per il lavoratore già in servizio e si rivela, anzi, più favorevole del regime ex lege n. 604 del 1966 (applicabile in precedenza ai licenziamenti individuali), oltre che coerente con la tendenza all’esaurimento della tutela prevista dall’art. 18 stat. lavoratori, e con la riduzione delle differenze tra le due discipline, a causa del venir meno dell’automatismo di calcolo dell’indennizzo (previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015 e già dichiarato incostituzionale), e della definitiva abrogazione del rito speciale (originariamente contemplato dalla legge n. 92 del 2012 solo per i licenziamenti soggetti all’art. 18 stat. lavoratori). (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45966; S. 7/2024 - mass. 45941; S. 194/2018 - mass. 40530).
sentenza 44/2024massima n. 46038 Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamenti collettivi in violazione delle procedure o dei criteri di scelta - Tutela esclusivamente monetaria - Individuazione, nella data di assunzione, del discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dei valori della dignità umana e dell'utilità sociale, nonché della legge delega, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 CDFUE e all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella versione antecedente alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 96 del 2018 che, con riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, prevedono, per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il diritto ad una tutela esclusivamente monetaria. In ordine alla rilevanza, il giudice d'appello trascura di descrivere la fattispecie concreta e di allegare, anche solo con un'argomentazione non implausibile, elementi idonei a corroborare l'accoglimento dell'impugnazione in virtù di una violazione dei criteri di scelta, che era già stata esclusa dal giudice di prime cure. È inoltre incerto l'intervento richiesto poiché, dalla formulazione delle censure, non è dato comprendere se il rimettente prefiguri una pronuncia ablativa o manipolativa ed inoltre permane l'alternativa - che comunque investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore - tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la rimodulazione della tutela indennitaria, in una più accentuata chiave deterrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 46 del 2000 ). La rilevanza del dubbio di costituzionalità non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, presupponendo la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e riconnettendosi all'incidenza della pronuncia costituzionale su qualsiasi tappa di tale percorso. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2019 ). L'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate - ciascuna per la propria parte - a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. Ai sensi dell'art. 19 TUE, vi è un legame inscindibile tra il ruolo della CGUE, chiamata a salvaguardare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire "una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione". ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018 e n. 80 del 2011 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 10 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, della questione sollevata in via incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, resta assorbita ogni ulteriore ragione di inammissibilità.
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 10 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018